L’ufficio del Garante ha verificato come il fenomeno del telemarketing nel settore energetico, con l’approssimarsi della scadenza per il passaggio dal mercato tutelato dell’energia elettrica e del gas al mercato libero, abbia registrato un netto e preoccupante incremento. Nel corso dell’istruttoria è emerso un cronico, intenso e sempre più invasivo fenomeno di telefonate promozionali indesiderate, in assenza del necessario consenso, verso utenze riservate o iscritte al Registro delle opposizioni, oltre al tardivo o mancato riscontro a istanze di esercizio dei diritti di accesso ai dati personali o di opposizione al trattamento per finalità di marketing (che significa che non hanno tenuto conto delle revoche dei Consensi).
Alla luce delle violazioni riscontrate, il Garante Privacy ha applicato una sanzione di 26.513.977,00 euro.
Regole da rispettare in materia di consenso
Quali sono le regole da rispettare in materia di consenso per non incorrere in sanzioni o peggio, dover fronteggiare conseguenze penali?
Il GDPR è chiarissimo: qualora il trattamento sia basato sul consenso, il Titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’Interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.(Art.7 Par.1 GDPR)
L’Interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l’Interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato. (Art.7 par.3 GDPR)
YesNology aspira ad intervenire esattamente su questo, con il raccoglitore in backend attraverso il quale fornire l’informativa e raccogliere dati e Consensi. E con l’accesso frontend degli interessati per le modifiche delle preferenze in autonomia e trasparenza.
Quali sono i rischi?
La violazione delle disposizioni relative al consenso è soggetta a sanzioni amministrative fino a 20.000.000€ o fino al 4% del fatturato totale mondiale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.
Nelle situazioni più gravi, ai risvolti amministrativi si aggiungono quelli penali, come da Decreto Legislativo 196/2003 così come modificato nel 101/2018, Art.167 C. 1-2-3 con reclusione da 6 mesi a 3 anni.
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(Fonte: gpdp.it)