Trattamento e consenso dei dati: tutto quello che c’è da sapere

I dettagli riguardo l’importanza dell’informativa privacy sono trattati negli articoli 13 e 14 del GDPR, ma accanto ad essi un altro elemento è fondamentale per il trattamento dei dati, ovvero il consenso dell’interessato.

Consenso e trattamento: cosa sono

Consenso e trattamento sono punti chiave nel Regolamento del GDPR. Per consenso si intende qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato con ala quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che id dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento” (articolo 4 del GDPR).

Il concetto di consenso è centrale nella tematica del trattamento dei dati, ma prima facciamo un passo indietro e ricordiamo nel dettaglio cosa si intende per trattamento dei dati personali. L’articolo 4 del GDPR recita: “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali”

L’articolo 6 parla inoltre della liceità del trattamento e nel paragrafo 1 vengono chiarite le condizioni che devono verificarsi per rendere lecito il trattamento. In particolare deve ricorrere almeno una delle condizioni elencate, e la prima è proprio il consenso dell’interessato. Il trattamento è inoltre lecito quando è necessario per:

  • esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte;
  • adempiere un obbligo legale;
  • salvaguardia degli interessi vitali;
  • esecuzione di un compito di interesse pubblico;
  • perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento.

Quali sono le condizioni per il consenso?

Il regolamento GDPR dedica vari articoli alla definizione delle condizioni per il consenso. In particolare se ne occupa l’articolo 7 che chiarisce: “Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il Titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’Interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali”. L’interessato ha sempre il diritto di revocare il proprio consenso in ogni momento. Il consenso dei minori può essere prestato dai minori stessi fino all’età di 16 anni. In caso di età inferiore il trattamento “è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal Titolare della responsabilità genitoriale” (art. 8 del GDPR).

Infine molto interessante per quanto riguarda il rapporto tra consenso e trattamento è l’articolo 9 che esplora categorie particolari di dati personali. Secondo il paragrafo 1 “È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.”

Ma queste disposizioni non si applicano se l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento e in altri casi dettagliati nel paragrafo 2 dell’articolo 9. Da questo paragrafo emerge il rapporto stretto e fondamentale tra trattamento dei dati e consenso esplicito dell’interessato. Si evince inoltre l’estrema importanza delle modalità di richiesta del consenso e soprattutto del trattamento dei dati personali: un tema delicato che va affrontato con precisione e consapevolezza.