Quali sono le differenze tra persona fisica e persona giuridica?

Padroneggiare alcune nozioni giuridiche di base è fondamentale per sapersi orientare anche nella vita di tutti i giorni, sia in contesti lavorativi che quotidiani.

A questo proposito, due concetti importanti da conoscere sono quelli di persona fisica e persona giuridica. Vediamo insieme le differenze.

Con il termine persona fisica si intende ogni singolo individuo. Tutti noi siamo persone fisiche dal momento in cui nasciamo; in quanto tali siamo titolari di diritti e doveri, possediamo quindi capacità di agire. Al compimento della maggiore età acquisiamo anche la capacità giuridica. Ciò significa che diventiamo noi stessi responsabili delle nostre azioni e dei nostri diritti e doveri, mentre fino ai 17 anni questi fanno capo ai genitori o al tutore legale. Ad esempio in caso di compimento di illeciti da parte di minori saranno i genitori e i tutori a risponderne.

La persona giuridica, invece, è una società, un’associazione, un ente o una cooperativa dotata di personalità giuridica. Si tratta di:

  • una pluralità di persone fisiche o di beni/capitali
  • di carattere pubblico o privato
  • che persegue una finalità comune e lecita (ideale, cioè non a scopo di lucro oppure economica, cioè a scopo di lucro)
  • e possiede un patrimonio autonomo (rispetto a quello delle persone fisiche che la compongono).

L’esistenza della persona giuridica dipende dal suo riconoscimento. Fino a quando questo non avviene, per la Legge la società, l’associazione, l’ente o la cooperativa non esiste.

Per quanto riguarda le società si possono distinguere:

  • società di persone (SS – Società Semplici, SNC – Società in Nome Collettivo, SAS – Società in Accomandita Semplice);
  • società di capitali (SRL – Società a Responsabilità Limitata, SRLS – Società a Responsabilità Limitata Semplificata, SPA – Società per Azioni, SAPA – Società in Accomandita Per Azioni).

La differenza tra società di persone e società di capitali risiede nella presenza o meno dell’autonomia patrimoniale dei soci. Nel primo caso i soci possono essere tenuti a rispondere anche personalmente delle obbligazioni della società. Nel secondo caso no, in quanto il loro patrimonio personale non può essere “toccato” (e per questo motivo è più tutelato, in quanto separato dal patrimonio sociale).

Le associazioni (di volontariato, sportive ecc.) si distinguono in:

  • associazioni riconosciute, cioè quelle che hanno richiesto e ottenuto la personalità giuridica.;
  • associazioni non riconosciute, cioè quelle che non hanno richiesto la personalità giuridica.

Nel primo caso il patrimonio personale dei soci non può essere in alcun modo coinvolto nelle vicende dell’associazione; nel secondo caso sì.

Dal punto di vista fiscale le persone giuridiche sono titolari di partita IVA. Una persona che lavora come libero professionista – pur essendo Titolare di una società unipersonale/ditta individuale e quindi pur possedendo una partita IVA, come le persone giuridiche – è comunque una persona fisica.